NOVITA' E ADEMPIMENTI DI GENNAIO 2014

1) PAGAMENTO CANONI LOCAZIONE IMMOBILI ABITATIVI.  Una delle tante novità introdotte con la “Legge di stabilità 2014” (L. 27.12.2013, n. 147) riguarda l’obbligo di effettuare i pagamenti relativi ai canoni di locazione di immobili abitativi solo ed esclusivamente con mezzi di pagamento diversi dal contante (ad esempio: bonifico bancario, assegno bancario, ecc…).
   
Tale disposizione si applica a partire dal 01.01.2014 e NON opera né per le locazioni di immobili strumentali, né per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica.
 
2) PAGAMENTO COMPENSO AMMINISTRATORI, vi ricordiamo che i compensi erogati agli amministratori sono ordinariamente deducibili nell’anno di pagamento, vi è comunque applicabile un “principio di cassa allargato” che prevede la deducibilità degli stessi anche se pagati entro la data del 12.01 dell’anno successivo alla competenza.
 
Dunque, per quanto sopra, è ancora possibile dedurre il costo dei compensi di competenza 2013 (dal reddito 2013) effettuando il pagamento degli stessi entro la data del 13.01.2014 (in quanto il 12.01 è domenica).
 
In caso contrario il costo relativo al compenso non pagato verrà dedotto negli esercizi futuri, ovvero nell’esercizio nel quale avverrà materialmente il pagamento.
 
3) SOLO PER CONTRIBUENTI TRIMESTRALI IVA: per chi adotta il sistema di pagamento trimestrale dell'iva è necessario controllare che i requisiti minimi, per poter usufruire di tale sistema anche nel 2014, non siano venuti meno. 
 
In merito a quanto sopra si ricorda che possono optare per la liquidazione trimestrale iva coloro che nell'anno 2013 non hanno superato un volume di affari: 
 
- pari ad € 400.000,00 per prestazioni di servizi; 
 
- pari ad € 700.000,00 per vendite di beni.
 
I limiti di cui sopra vanno ragguagliati all'anno in caso la società abbia iniziato la sua attività nel corso del 2013.

Ovviamente per tutti coloro che hanno la contabilità presso il nostro studio tale controllo è già stato effettuato da noi.